LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 3-04-1995
REGIONE PUGLIA

<< Interventi per la tutela degli animali d' affezione
e prevenzione del randagismo >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 39
del 18 aprile 1995
IL CONSIGLIO REGIONALE HA RIAPPROVATO
(Del. n. 943 del 21 e 28 febbraio 1995).
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 1

 (Finalità
 1.  La Regione Puglia, al fine di realizzare sul proprio
territorio un corretto rapporto uomo - animale - ambiente e
in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto
1991, n. 281, promuove, disciplina e coordina la tutela
degli animali di affezione, persegue gli atti di crudeltà  e
i maltrattamenti nei loro confronti nonchè  il loro abbandono.

 

 

ARTICOLO 2

 (Tutela sanitaria e vigilanza)
 1.  Le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali,
la tutela igiencio - sanitaria degli stessi, nonchè  i controlli
connessi all' attuazione della presente legge sono attribuiti
ai Comuni, che li esercitano mediante le Unità  sanitarie
locali (USL), ai sensi dell' art. 5 della legge regionale
2 agosto 1989, n. 13.
  2.  Per le funzioni di cui al precedente comma 1, le
USL possono avvalersi della collaborazione delle Guardie
zoofile di cui al successivo art. 15 e degli enti ed associazioni
di cui all' art. 13 della presente legge.

 

 

ARTICOLO 3

 (Anagrafe canina)
 1.  Presso il Settore veterinario di ogni USL è  istituita
l' Anagrafe canina, alla quale devono essere iscritti tutti
i cani entro i primi sei mesi di vita o, se randagi, entro
trenta giorni dopo essere stati raccolti.
  2.  Il detentore a qualsiasi titolo del cane è  tenuto a
comunicare all' Anagrafe canina, presso l' USL competente
per territorio, la detenzione, la cessione definitiva, la
scomparsa, la morte del cane entro quindici giorni dall' avvenimento.
  3.  Gli allevatori e i commercianti devono tenere un
registro di carico e scarico e comunicare al settore veterinario
della USL competente per territorio il nome e l' indicazione
dell' eventuale acquirente entro trenta giorni dalla
vendita dell' animali.
  4.  Sono esentati dall' obbligo dell' iscrizione all' Anagrafe
canina i cani di proprietà  delle Forze armate e dei
Corpi di pubblica sicurezza.
  5.  L' iscrizione all' Anagrafe canina è  gratuita.

 

 

ARTICOLO 4

 (Contrassegno di riconoscimento)
 1.  Entro novanta giorni dalla data di avvenuta iscrizione
all' Anagrafe canina il cane verrà  identificato mediante
un sistema di riconoscimento elettronico (Microchips)
inserito sottocute con metodi che non arrechino danno e
dolore all' animale.
  2.  Le operazioni di identificazione, nonchè  la rilevazione
dello stato segnaletico dell' animale, sono eseguite
a cura dei Servizi veterinari delle USl.
  3.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale emanerà  apposita
direttiva indicando le caratteristiche del Microchips e
delle schede segnaletiche individuali, da utilizzarsi per
la iscrizione dei singoli animali, alla quale dovranno uniformarsi
le USL della Regione.

 

 

ARTICOLO 5

 (Profilassi)
 1.  La Giunta regionale, su proposta della Commissione
di cui all' art. 12 della presente legge e sentite le associazioni
e gli enti di cui al successivo art. 13 che ne facciano
richiesta:
a) adotta i provvedimenti per la prevenzione del randagismo
e la tutela degli animali;
  b) promuove e attiva, di concerto con la Sovrintendenza
scolastica, corsi di educazione sanitaria, nelle scuole
di ogni ordine e grado, intesi a definire un corretto
rapporto uomo - animale;
  c) istituisce corsi di formazione professionale e di aggiornamento
per il personale addetto all' attuazione
della presente legge.
  2.  La Regione e Le USL, attraverso i Servizi veterinari,
con la collaborazione dei medici veterinari liberi professionisti
e degli enti e associazioni zoofile e protezionistiche,
promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi
per il controllo della riproduzione degli animali d' affezione.
  A tal fine le USL possono predisporre interventi, su
base volontaria, atti al controllo delle nascite, servendosi
delle strutture proprie, tenuto conto del progresso scientifico.
  3.  Gli interventi per la limitazione delle nascite degli
animali di cui al precedente comma 2 sono effettuati da
medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale
o da medici veterinari liberi professionisti convenzionati.

 

 

ARTICOLO 6

 (Recupero cani randagi)
 1.  Spetta ai Servizi veterinari delle USL di recupero
dei cani randagi.
  2.  In caso di recupero dei cani vaganti regolarmente
anagrafati si provvede alla restituzione al legittimo proprietario.
  I cani non anagrafati vengono iscritti all' anagrafe
canina e, se non reclamati entro sessanta giorni, possono
essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni, a enti e
associazioni protezionistiche.
  3.  Prima della scadenza del termine di cui al precedente
comma 2 possono essere ceduti in affidamento temporaneo,
con l' impegno, da parte degli affidatari, di restituirli
ai proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni.
  4.  Per il recupero dei cani randagi deve essere effettuato
in modo indolore e senza arrecare traumi all' animale.
  5.  La soppressione così  come prevista dagli articoli
86, 87 e 91 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320 e dall' artº
2, comma 6, della legge 14 agosto 1991, n. 281, deve
essere effettuata esclusivamente dai medici veterinari,
anche liberi professionisti, con metodo eutanasico.

 

 

ARTICOLO 7

 (Cane collettivo)
 1.  Sono iscritti all' Anagrafe canina anche i cani collettivi.
  2.  Cane collettivo è  quel cane che vive in caseggiato,
quartiere o rione in cui gruppi di persone, coordinate da
un tutore responsabile, dichiarino di accettare l' animale
e provvedano a fornirgli mantenimento, assistenza e
quant' altro necessario al suo benessere nel rispetto di
quanto previsto dal regolamento di Polizia veterinaria
DPR 8 febbraio 1954, n. 320, e dall' art. 672 del Codice
penale.
  3.  Tali cani devono possedere i requisiti di salubrità ,
essere sterilizzati e iscritti all' anagrafe a nome del
tutore responsabile, che assume tutti gli obblighi del proprietario
ai fini della presente legge.

 

 

ARTICOLO 8

 (Canili sanitari)
 1.  I COmuni, singoli o associati, provvedono alla costruzione
o al risanamento dei canili sanitari esistenti di
cui all' art. 84 del dpr 8 febbraio 1954, n. 320 secondo
i criteri stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale.  Per
le predette finalità  i Comuni possono utilizzare i fondi
rivenienti dagli oneri di urbanizzazione.
  2.  I canili sanitari rappresentano la struttura nella quale
trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti.
  Presso tali strutture i suddetti cani saranno anagrafati e
sottoposti agli interventi sanitari di cui all' art. 2, comma
5, della legge 14 agosto 1991, n. 281.  Presso i canili
sanitari i cani stazioneranno per il periodo di sessanta
giorni in attesa di riscatto o affidamento o cessione a
norma del precedente art. 6, comma 3, previo trattamento
profilattico.
  3.  la gestione dei canili sanitari è  affidata ai Comuni.
  E' fatto obbligo ai Servizi veterinari delle USL di garantire
adeguata assistenza sanitaria ai suddetti canili, ricorrendo
al Servizio di pronta disponibilità .
  4.  I COmuni prevedono nel proprio bilancio stanziamenti
sufficienti per la manutenzione dei canili sanitari
e il sostentamento dei cani ricoverati e custodia.

 

 

ARTICOLO 9

 (Rifugi)
 1.  In attuazione dell' art. 3, comma 3, della legge 14
agosto 1991, n. 281, la Giunta regionale, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua
i COmuni ove ubicare i rifugi per cani sulla base dei
seguenti criteri:
a) censimento della popolazione canina in ambito regionale;
  b) indicazioni della commissione regionale di cui al successivo
art. 12.
  Nei suddetti rifugi trovano accoglienza i cani provenienti
dai canili sanitari che non hanno trovato adozione
o altra prevista sistemazione.
  2.  La Giunta regionale determina altresì  la percentuale
di partecipazione di ogni Comune all' onere connesso
alla costruzione e alla gestione di ciascun rifugio.  La
Giunta regionale, nei termini di cui al precedente comma
1, stabilisce i criteri tecnici di realizzazione dei rifugi,
sentita la Commissione di cui all' art. 12 della presente
legge.
  3.  I finanziamenti di cui all' art. 8 della legge 14 agosto
1991, n. 281 saranno ripartiti per la costruzione o ristrutturazione
dei rifugi di cui al comma 1.
  4.  I rifugi, oltre che dai Comuni in cui ricadono
territorialmente, possono essere gestiti da enti e associazioni
riconosciute e iscritte all' Albo di cui all' art. 13 della
presente legge.
  5.  AL fine di combattere il fenomeno dell' abbandono,
presso i suddetti rifugi possono essere ospitati cani e gatti
con regolare proprietario per determinati periodi di tempo
e a pagamento.  Le tariffe giornaliere saranno stabilite
annualmente dalla Giunta regionale, su proposta della
Commissione regionale di cui al successivo art. 12.
  6.  I Comuni nel cui territorio è  prevista l' ubicazione
dei rifugi approvano i singoli progetti, entro sei mesi
dalla data di adozione del provvedimento regionale di
individuazione, in zone ritenute idonee.  L' approvazione
del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità ,
indifferibilità  e urgenza dell' opera.
  7.  Ai Servizi veterinari delle USL è  demandata la vigilanza
e il controllo dei rifugi.

 

 

ARTICOLO 10

 (Gatti)
 1.  La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono
in stato di libertà .  E' vietato maltrattarli e spostarli dal
loro habitat.
  2.  I gatti che vivono in libertà  possono essere sterilizzati
e rimessi nel loro gruppo.
  3.  Enti e associazioni zoofile o gruppi di persone, d' intesa
con i servizi veterinari delle USL, possono avere in
gestione le colonie di gatti che vivono in stato di libertà
curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.

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ARTICOLO 11

 (Rinuncia)
 1.  QUalora il proprietario o detentore di un animale,
intenda rinunciare a questi, deve formulare comunicazione
scritta al Servizio veterinario della USL competente
per territorio, che provvede al ritiro dell' animale e alla
consegna al competente rifugio in condizioni di affidabilità .
  2.  A carico del proprietario rinunciatario è  previsto un
contributo di mantenimento sino a quando l' animale resta
presso il rifugio.
  3.  L' entità  del contributo annuale è  stabilita dalla Regione
su proposta della Commissione di cui al successivo
art. 12.

 

 

ARTICOLO 12

 (Commissione regionale)
 1.  Presso l' Avvocato regionale alla sanità  è  istituita,
entro sessanta giorni dalla data di promulgazione della
presente legge, una Commissione regionale che coordina,
sovraintende e controlla gli interventi necessari all' attuazione
della presente legge ed è  organo consultivo della
Giunta regionale.
  2.  La Commissione regionale, presieduta dall' Assessore
regionale alla sanità  o suo delegato, è  così  composta:
a) l' Assessore regionale all' ambiente o suo delegato;
  b) un medico veterinario del Settore assistenza veterinaria
dell' Assessorato alla sanità  o suo delegato;
  c) un medico del Settore sanità  pubblica dell' Assessorato
regionale alla sanità  o suo delegato;
  d) un medico veterinario designato dall' ordine Nazionale
dei medici veterinari;
  e) tre esperti sorteggiati tra i nominati segnalati dalle
Associazioni iscritte all' Albo di cui al successivo
art. 13.

 

 

ARTICOLO 13

 (Albo regionale delle Associazioni
per la protezione degli animali)
 1.  Presso l' Assessorato regionale alla sanità  è  istituito
un Albo regionale al quale possono essere iscritti esclusivamente
gli enti e le associazioni per la protezione degli
animali operati nella Regione Puglia.
  2.  Ai fini dell' iscrizione all' Albo, gli enti e le associazioni
di cui al precedente comma 1 devono presentare
domanda al Presidente della Giunta regionale, sottoscritta
dal legale rappresentante e corredata di:
a) copia dell' atto costitutivo;
  b) copia dello Statuto da cui risulti la mancanza del fine
di lucro e la tutela degli animali e copia del bilancio;
  c) elenco dei soci dal quale risulti l' esistenza di almeno
duecento soci ordinari;
  d) relazione documentata dell' attività  esercita nonchè
della efficienza organizzativa e operativa.
  3.  La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione
di cui al precedente art. 12, dispone l' iscrizione
all' Albo regionale delle associazioni che ne hanno fatto
domanda dandone comunicazione agli enti o associazioni
interessate.
  4.  I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione
d' ufficio, la conferma dell' iscrizione ogni tre anni,
con la ripresentazione, qualora fossero intervenute
modificazioni, della documentazione di cui al precedente
comma 2.
  5.  Il mancato rispetto dei principi generali della legge
14 agosto 1991, n. 281 e della presente legge comporta
la cancellazione immediata dall' Albo regionale.
  6.  Nella fase di prima applicazione della presente legge
saranno iscritti all' Albo regionale tutti gli enti e associazioni
che ne facciano domanda, entro trenta giorni
dalla data di promulgazione della presente legge, in possesso
dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.

 

 

ARTICOLO 14

 (Attività  di convenzione)
 1.  Le associazioni iscritte all' Albo regionale di cui al
precedente art. 13, mediante convenzione con i COmuni,
possono svolgere le seguenti funzioni:
a) costruire e gestire i rifugi per cani;
  b) svolgere compiti di assistenza volontaria in generale
ai canili sanitari e ai rifugi;
  d) partecipare alle iniziative di cui agli artt. 5 e 6 della
presente legge.
  2.  le attività  oggetto di convenzione svolte dalle associazioni
protezionistiche hanno carattere volontario con
esclusione di fini di lucro,

 

 

ARTICOLO 15

 (Guardie zoofile)
 1.  Per le funzioni di vigilanza, sul trattamenti cui sono
sottoposti gli animali, la tutela sanitaria degli stessi, il
controllo degli allevamenti, dei canili e tutti i luoghi
dono sono allocati animali di affezione, oltre che dai
soggetti indicati dall' art. 57 del CPP possono essere svolte
dalle guardie zoofile volontarie con la qualifica di
Guardia giurata ai sensi del tu delle leggi di Pubblica
sicurezza, approvato con rd 18 giugno 1931, n. 773.
  2.  Per ottenere la qualifica di cui al precedente comma
i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo
uno speciale corso di addestramento con esami di
idoneità , istituito dalla Giunta regionale e attuato dai
Servizi veterinari delle USL.
  3.  Le guardie zoofile volontarie saranno dotate di tesserino
di riconoscimento rilasciato dal Presidente della
Giunta regionale con gli estremi di provvedimento prefettizio
di riconoscimento della qualifica di Guardia zoofila.
  4.  Le guardie zoofile operano nell' ambito di tutto il
territorio provinciale.

 

 

ARTICOLO 16

 (Contributi per il patrimonio zootecnico)
 1.  Alfine di tutelare il patrimonio zootecnico la Regione
indennizza gli allevatori per le perdite di capi di bestiame
causate da cani randagi o inselvatichiti, per i quali
non si è  in grado di risalire al proprietario.
  2.  Tali eventi devono essere accertati competenti
Servizi veterinari delle USL.
  3.  La misura del contributo e le modalità  di erogazione
sono determinate con delibera di Giunta regionale con
riferimento a quanto previsto dalla legge 2 giugno 1988,
n. 218.

 

 

ARTICOLO 17

 (Sanzioni)
 1.  Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro
animale custodito nella propria abitazione è  punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire trecentomila a lire un milione.
  2.  Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all' Anagrafe
di cui al comma 1 del precedente art. 3 è  punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire settantacinquemila a lire quattrocentocinquantamila.
  3.  Chiunque, avendo iscritto il cane all' Anagrafe di
cui al comma 1 del precedente art. 3, omette di sottoporlo
al tatuaggio è  punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di lire cinquantamila a lire trecentomila.
  4.  Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di
sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è  punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquemilioni a lire diecimilioni.
  5.  Il detentore del canone che non denuncia la variazione
di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell' animale,
come previsto dalla presente legge, è  punito con
una sanzione amministrativa da lire centocinquantamila
  a lire novecentomila.
  6.  Le sanzioni amministrative previste dal presente
articolo saranno riscosse dalla Regione secondo le modalità
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e confluiranno
sull' apposito capitolo 3061150 denominato << Entrate
rivenienti da sanzioni amministrative di cui alla legge
14 agosto 1991, n. 281 >>.

 

 

ARTICOLO 18

 (Norma finanziaria)
 1.  Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente
legge provvedono i Comuni e le USL, ciascuno per la
parte di propria competenza, tenendo conto degli indirizzi
programmatici della presente legge.
  2.  Per le finalità  della presente legge e per la erogazione
dei contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 16, si
farà  fronte con le quote assegnate alla Regione a norma
dell' art. 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonchè
con le somme derivanti dal precedente art. 17, che sono
da considerarsi vincolate per la finalità  della presente
legge, e con i fondi di lire 100 milioni previsti al capº
0751013 << Spese per prevenzione del randagismo >> del
bilancio 1995, previo prelevamento di pari importo dal
cap. 1110070 << Fondi per il finanziamento di leggi regionali
in corso di adozione.
  3.  Le spese derivanti dagli articoli 4 e 5 della presente
legge sono sostenute dalle USL con i fondi assegnati e
gravanti sulla parte indistinta del Fondo sanitario.

 

 

ARTICOLO 19

 (Norma transitoria)
 1.  In sede di prima applicazione della presente legge,
sarà  garantita la ristrutturazione o la costruzione di almeno
un rifugio in ogni provincia.
  2.  In fase di prima attuazione della presente legge, in
considerazione dei tempi necessari per gli adempimenti
relativi alla realizzazione dei rifugi per cani di cui al
precedente art. 9, i Comuni possono stipulare convenzioni
con gli enti e le associazioni di cui al precedente art. 13
che abbiano la disponibilità  di strutture idonee.
  3.  I proprietari o detentori di cani a qualsiasi titolo
titolo devono comunicare la detenzione, nei termine massimo
di sei mesi dalla promulgazione della presente legge, al
Servizio veterinario della USL competente per territorio
per gli adempimenti previsti dall' art. 3 della presente legge
La presente legge è  dichiarata urgente ai sensi e per gli
effettiti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà  in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione. La presente legge sarà  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Puglia.
 Data a Bari, addì  3 aprile 1995